Art. 55.
(Pubblicità delle udienze).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono generalizzare il principio della pubblicità delle udienze, adeguando la disciplina processuale a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.